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Come pubblicare un libro, di Andrea Mucciolo - Eremon Edizioni
Come cercare un editore e promuovere la propria opera

E-book scaricabile gratuitamente, con aforismi e massime sulla vita, sull'amore, sul successo e sull'amicizia
Il contratto di edizione letterario e il diritto d’autore
Di Andrea Mucciolo, estratto da "Come pubblicare un libro" (Eremon Edizioni, 2010)
Vediamo ora invece più in dettaglio com’è composto un classico
contratto di edizione:
La legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, contempla, oltre ad una serie di norme a tutela dell’autore, anche uno specifico “contratto di edizione”, il quale definisce le modalità del rapporto tra editore e autore.
Quasi sempre, comunque, è l’editore che presenta un contratto già pre-compilato che l’autore deve sottoscrivere, pena la mancata pubblicazione della sua opera.
Un contratto editoriale standard e ben redatto dovrebbe indicare:
il titolo dell’opera, la lunghezza stabilita espressa in numero di pagine o di cartelle, il numero minimo di copie previste per ogni edizione, la retribuzione corrisposta all’autore, i termini e le modalità di pagamento con cui questo compenso sarà assegnato e il termine tassativo di consegna dell’opera, con eventuali (e molto frequenti) penali in caso di ritardo o di scioglimento del contratto.
Vediamo ora più nel dettaglio un esempio di un contratto editoriale tipo che vi potrebbe venir proposto:
uno dei contratti editoriali più diffusi è il Contratto di edizione a termine, con il quale l’autore concede all’editore per il periodo stabilito dal contratto, la facoltà di stampare copie senza alcun limite e di sfruttarne i diritti a livello commerciale con l’unico impegno di indicare il numero minimo di esemplari da riprodurre per ogni edizione.
Contratto di edizione
Con la presente scrittura privata, tra:
la casa editrice … con sede a Roma, in Via … P.I. … nella persona del suo legale rappresentante qui indicato come Editore; e l’Autore … nato a Roma il … residente in … Codice fiscale … qui di seguito indicato come Autore;
Premesso che:
l’autore garantisce che l’opera è frutto del suo ingegno e di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamento della stessa e di avere altresì le facoltà e la capacità necessarie a stipulare il presente contratto.
L’autore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che intende far pubblicare l’opera su cartaceo e si impegna a riconoscere all’editore il diritto al titolo dell’opera, per tutta la durata del medesimo contratto.
L’autore infine si impegna a sollevare l’editore da ogni responsabilità per il danno cagionato a terzi dalla sua eventuale mancanza di alcuni diritti sull’opera in oggetto e altresì da eventuali querele da parte degli stessi terzi i quali potrebbero ritenere il contenuto del libro lesivo per la loro immagine.
Con questo, si intende che non solo l’autore deve garantire sulla paternità dell’opera, ma deve dichiarare il suo impegno a ritenere l’editore comunque indenne da ogni eventuale azione legale da parti di terzi, qualora qualcuno avesse da ridire in merito ai diritti dell’opera pubblicata. Ovviamente, nel caso abbiate preso le giuste precauzioni depositando l’opera presso la SIAE, (senza che la stessa abbia mai circolato prima del deposito) nessuno potrà vantare dei diritti sulla vostra opera.
L’autore si impegna a non pubblicare con altri editori, durante la durata del contratto, opere che per loro natura possano essere in diretta concorrenza con quella pubblicata con il presente editore.
In pratica, se con un editore avete pubblicato “Come diventare ricchi giocando in borsa”, durante la durata del contratto potrete di certo pubblicare con un altro editore “Come guadagnare lavorando da casa” ma non potrete pubblicare di sicuro “Come fare affari speculando in borsa”, poiché decisamente troppo simile e in concorrenza con il vostro libro già uscito presso il primo editore.
L’editore si impegna a pubblicare e distribuire l’opera citando in ogni uso e forma il nome dell’autore.
L’editore è ovviamente obbligato a fare ciò, a meno che non sia lo stesso autore a chiedere l’anonimato e a voler essere pubblicato sotto pseudonimo.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) L’Autore, agendo per se stesso, con il presente atto concede all’Editore, che accetta, il diritto (autore, edizione, pubblicazione, vendita e quant’altro), per il periodo di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del presente contratto, al numero di edizioni e/o ristampe che stimi necessarie, dell’opera
dal titolo………
Sono comprese nella cessione dei diritti di utilizzazione, tutte le diverse forme di riproduzione grafica di cui può essere suscettibile l’opera, tra cui: la pubblicazione in periodico, in volume, in edizione economica, in edizioni speciali per book club o simili, pre e/o post pubblicazione di parti o dell’intera opera su quotidiani e periodici o allegate agli stessi. La cessione è in essere anche mediante licenza a terzi.
Il manoscritto dell’opera resterà di esclusiva proprietà dell’Editore fino alla scadenza del presente contratto, salvo tacito rinnovo da parte dell’Autore o dell’Editore.
Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.
La cessione dei diritti di sfruttamento commerciale non può avere una durata superiore a 20 anni. Lo prevede l’art. 122 della L.d.A. (Legge sul diritto d’Autore). Ad ogni modo, 20 anni sono decisamente eccessivi, bisognerebbe cedere i diritti per un massimo di dieci, i quali sono già abbastanza.
2) Oltre alla cessione dei diritti esclusivi di cui al precedente articolo, l’Autore cede all’Editore, sempre in esclusiva, i seguenti diritti secondari:
a) diritto di adattare e rielaborare parti o l’intera opera per la riduzione cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in fumetti, in opere multimediali;
b) diritto di tradurre e diffondere l’opera in qualsiasi lingua;
c) diritto di riprodurre l’opera su supporti elettronici;
d) diritto di diffondere l’opera attraverso tecnologie informatiche;
e) diritto di riprodurre l’opera vocalmente con lettura da parte di un singolo lettore;
f) diritto di concedere licenze per la riproduzione anche solo parziale dell’opera mediante fotocopia o procedure analoghe;
La cessione di questi diritti, è estranea al contratto di pubblicazione su stampa cartacea, quindi è buona norma che la cessione di tali diritti venga contrattata a parte, anche perché, in mancanza di tale specificazione, l’editore non potrà sfruttare questi diritti, poiché estranei al contratto di edizione. Sarebbe anche buona norma TENERSELI questi diritti, in quanto, sebbene con i nuovi accordi l’autore che firma un contratto percepisca dalla vendita dei diritti secondari il 50%, sarete sempre vincolati dalla decisione dell’editore, se intende cederli o meno. Nel senso, se una casa di produzione cinematografica offrisse una somma al vostro editore e quest’ultimo la giudicasse inadeguata, voi non potrete fare nulla per tutta la durata del contratto (badate bene, la possibilità che il vostro libro desti le attenzioni di produttori cinematografici, non è remota, di più, ma i sogni sono in parte l’energia che ci manda avanti, quindi un minimo vanno assecondati, ma sempre in maniera razionale), anche se a voi non interessano i soldi ma solo la popolarità. Ad ogni modo, se la pubblicazione avvenisse totalmente a spese dell’editore e non avete molta scelta, ci può anche stare il cederli (ma provate a negoziare comunque), se invece la pubblicazione avviene a vostre spese, allora portatevi rispetto e non fatevi rapinare a mano armata.
3) Per tutta la durata del presente contratto l’Autore si impegna a non sfruttare in alcun modo l’opera e per questo, a titolo esemplificativo, si impegna a non effettuare o consentire che sia siano fatte elaborazioni di alcun genere.
4) Il presente accordo rappresenta tra le parti un contratto di edizione a termine. La prima edizione dell’opera consisterà di un minimo di 500 copie. L’Editore avrà il diritto di ristampare durante la durata del contratto le copie del libro che giudicherà necessarie.
Da notare, che nel contratto di edizione a termine, la determinazione del numero minimo delle copie da stampare per la prima edizione, rappresenta una condizione indispensabile per la validità del contratto.
5) Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione l’Editore concederà all’Autore una percentuale del 7% sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA delle copie effettivamente vendute. Nessuna percentuale spetterà all’Autore sulle copie omaggio o per la stampa, che non possono superare il 2% dell’intera tiratura e sulle copie di scarto che vengono convenzionalmente stabilite nella misura del 3% della tiratura complessiva.
Di solito, è questa (7%) la percentuale che si dà per una prima edizione di un autore esordiente, la quale potrebbe anche variare a seconda del numero di copie vendute (esempio, per le prime mille il 6%, oltre le mille il 7%, oltre le cinquemila l’8%). Tuttavia, se considerate già le enormi difficoltà di pubblicare senza contributo, ottenere anche una percentuale, se siete dei perfetti sconosciuti, è una condizione abbastanza difficile da realizzare. Molto meglio sarebbe, piuttosto che pubblicare a pagamento con la promessa di un’alta percentuale su determinate vendite le quali probabilmente non si raggiungeranno mai, pubblicare a spese dell’editore anche senza una percentuale, poiché un libro di un esordiente, non potrà mai raggiungere un successo tale da creare nell’autore un rimorso per il mancato guadagno. È vero, potrebbe succedere che, per un colpo di fortuna, per una serie di circostanze incredibili, il libro venda, ad esempio, centomila copie. Ma in una simile eventualità, ad una persona furba, altro non resterebbe che sfruttare il successo del primo libro per scriverne un altro, il quale oltretutto avrebbe ottime possibilità di essere pubblicato da un editore importante. Questo è lo spirito della scrittura e dell’arte in genere: il mettere sempre se stessi alla prova. Ad ogni modo, meglio tutelarsi: rinunciate pure alla percentuale, certo, ma fate specificare nel contratto di edizione, che qualora il vostro romanzo venda per esempio più di diecimila copie o venga ceduto ad una casa editrice importante, voi percepirete i vostri diritti d’autore. Bisogna pur “campare”.
6) L’Autore, qualora la sua opera non trovasse più possibilità di vendita nei normali canali commerciali, autorizza l’Editore a cedere, trascorsi tre anni, le rimanenze dei volumi della prima pubblicazione a “Remainders” oppure a organizzazioni simili. Nulla sarà dovuto all’Autore nel caso di svendita delle copie a prezzo di stampa, ma l’Editore dovrà anticipatamente offrirle in acquisto al prezzo di costo al primo, il quale potrà acquistare tutta o solo una parte della giacenza.
Questa clausola, molto frequente, autorizza l’editore a disfarsi delle copie non più smerciabili al fine di non sostenere più la pressione fiscale derivante dalla giacenza in magazzino dei volumi invenduti. Infatti, tenere delle copie in magazzino, comporta per l’editore una maggiore tassazione.
In ogni contratto di edizione è obbligatorio inserire il periodo di rendicontazione delle vendite, se questa rendicontazione viene fissata in periodi temporali diversi da quello previsto dall’art. 130 della L.d.A. I rendiconti dovranno essere predisposti in maniera tale che l’autore possa essere al corrente, per ciascuna edizione:
del numero delle copie effettivamente stampate e ristampate nel periodo;
del numero delle copie vendute nel periodo;
del numero di copie giacenti;
del numero di copie eventualmente inviate al macero;
del numero di copie omaggio;
del prezzo di vendita dei libri;
dell’ammontare totale di tutti i guadagni maturati.
7) L’autore riceverà alla pubblicazione n. ... di copie gratuite della prima edizione dell’opera e n. .... copie delle ristampe. Avrà inoltre diritto allo sconto del ....% sulle copie direttamente acquistate per uso non commerciale. Su tali copie avrà comunque diritto a ricevere le spettanze per il diritto d’autore.
Di solito, agli autori spetta un numero di copie omaggio pari a l’1% delle copie totali stampate. Quindi su mille copie, ve ne spetteranno appena dieci. Ovvio che un numero così esiguo non potrà mai essere sufficiente per tutte le vostre esigenze:
minimo una anche due copie da conservare per voi stessi (ma vi consiglio di tenervene un numero maggiore, se il libro andasse esaurito e non più ristampato, potreste ritrovarvi in futuro senza la possibilità di regalarne una copia magari a una persona importante, la quale potrebbe farvi pubblicità);
una copia per i vostri genitori, una per il vostro compagno, vostra moglie e così via...
Prosegue sul manuale pratico "Come pubblicare un libro"
